Titolo I : Denominazione – Sede – Durata – Origine
Art.1 – E' costituito l'ente di promozione sociale denominato “GAETAVOLA” di seguito Associazione, con sede in Gaeta (LT), in Via del Colle, 34. A tale denominazione, in ogni comunicazione sociale, dovrà essere abbinata la locuzione associazione di promozione sociale.
Art. 2 – La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune di Gaeta con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti presso gli Uffici competenti; spetta invece all'assemblea straordinaria deliberare il trasferimento della sede in un Comune diverso.
Art. 3 – Il Sodalizio ha durata illimitata e potrà partecipare quale socio ad Enti aventi scopi analoghi o affini.
Art. 4 – “GAETAVOLA” è un libero ente indipendente regolato a norma del Titolo I, Capo I, art. 12 e segg. del codice civile, dalla L.R. Lazio 1 settembre 1999, n°22 nonché dal presente Statuto.
L'associazione potrà acquistare la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Art. 5 – L'Associazione non ha finalità di lucro, svolge attività di promozione sociale a favore di associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ed ha per oggetto principale la promozione e la diffusione di attività rivolte alla riscoperta delle tradizioni culturali eno-gastronomiche, tali da accrescere il generale livello della qualità della vita del territorio del Golfo di Gaeta, in cui opera all'interno dei servizi offerti dal settore non profit.
Art. 6 – E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale o datoriale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.
Art. 7 – In conformità all'assenza di ogni fine di lucro, è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e/o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative che perseguono analoghi fini istituzionali.
Titolo II : Scopi
Art. 8 – N el rispetto dei principi etico-morali e culturali del pluralismo della cooperazione e della pace, del rispetto della natura e dell'ambiente, della giustizia ed in attuazione di una comunità fondata sui valori della solidarietà, l'Associazione si propone di:
• Divulgare la cucina ed i prodotti tipici, l'enologia e l'enoturismo della Regione Lazio;
• Operare affinché la riscoperta e la salvaguardia delle tradizioni popolari ed eno – gastronomiche sia riconosciuto come diritto sociale legato alla realizzazione delle migliori condizioni di vita dei cittadini, nella convinzione che l'attività associativa, promovendo occasioni di socialità , possa costituire un efficace strumento sociale di integrazione e recupero sociale;
• Promuovere ed indire iniziative atte a valorizzare ed ampliare la conoscenza dell'arte e la cultura della buona tavola quale risorsa a favore della qualità della vita e del patrimonio naturale ed artistico della città di Gaeta;
• Svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente il territorio del Basso Lazio, ed in particolare la città di Gaeta, proponendo il miglioramento estetico delle zone e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali, le tradizioni popolari, nonché il patrimonio storico - monumentale ed ambientale;
• Promuovere il turismo sociale e culturale come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole;
• Promuovere la diffusione della conoscenza della città di Gaeta nelle sue espressioni culturali, artistiche, naturalistico-paesaggistiche e sociali e lo sviluppo di rapporti economici, valorizzando la presenza della collettività laziale all'Estero;
• Partecipare e promuovere, anche in collaborazione con Enti che perseguono analoghe finalità istituzionali, iniziative d'interesse per la collettività (convegni, escursioni, spettacoli, mostre, mercati esposizioni, festeggiamenti, sagre, manifestazioni, nonché iniziative di solidarietà sociale, ecc.) che servano a soddisfare le esigenze di svago, di riposo e di integrazione sociale dei cittadini e ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti nel Golfo di Gaeta;
• Sostenere la crescita sociale attraverso attività di promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale;
• Incentivare l'istruzione e la formazione rivolta agli operatori per perseguire la loro qualificazione e il loro aggiornamento, comprese le attività formative finanziate dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Lazio;
• Operare a sostegno dei servizi che svolgono attività sociale a tutela dei minori;
• Promuovere attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma anche all'interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione con associazioni ed altri enti, pubblici e privati, che perseguono analoghe finalità istituzionali;
• Promuovere servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
• Sostenere e collaborare agli ambiti di lavoro e progettazione partecipata previsti dalla legislazione in materia di programmazione territoriale delle politiche sociali;
• Promuovere l'educazione ambientale, il rispetto della natura ed il delicato equilibrio che deve presiedere all' utilizzo delle risorse da parte dell'uomo da un lato, ed i diritti del pianeta inteso come totalità di flora, fauna ed ambiente climatico e geologico dall'altro;
• Promuovere e sostenere la cultura della solidarietà e la pratica della beneficenza a favore di persone ed Enti impegnati in azioni di recupero e di sostegno a soggetti svantaggiati;
• Fare da tramite tra gli enti pubblici e gli associati, informare i cittadini dell'attività degli amministratori e farsi portavoce delle esigenze e delle proposte degli aderenti all'Associazione; nonché assistere i singoli soci nelle loro azioni, nei loro atti, ricorsi, reclami ecc. con le autorità, con gli enti preposti e con qualsivoglia altro interlocutore;
• Promuovere la diffusione e la conoscenza delle attività connesse alla pratica dello sport mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività per l'incremento della pratica motoria, l'educazione del corpo e la promozione della salute, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche, collaborando sul piano tecnico, attuativo e consultivo in armonia con le Federazioni del C.O.N.I. e/o gli Enti di promozione sportiva dallo stesso riconosciuti;
• Organizzare corsi di base teorico/pratici; corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento;
• Reperire, preparare ed organizzare personale volontario da impiegare in attività di assistenza/pubblica utilità;
• Curare l'edizione di pubblicazioni anche a carattere periodico, tra le quali il notiziario dell'Associazione;
• Organizzare viaggi studi o culturali ai fini storici, geografici, sportivi ed artistici;
• Promuovere la pratica delle forme di servizio civile previste dalla legislazione nazionale e da quelle regionali, e l'azione politica per la riduzione delle spese militari;
• Promuove attraverso i mass media gli scopi elencati e quanto altro si rendesse utile al fine del raggiungimento dei medesimi.
Art.9 – Per realizzare tali attività il Sodalizio si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati, e in caso di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 10 – Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
• Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti e/o società per gestire impianti, strutture ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato;
• Allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati alle proprie strutture ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni pubbliche e di interesse per la collettività;
• Designare i propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organi o commissioni per i quali la rappresentanza degli organi generali sia richiesta o ammessa;
• Esercitare, in via marginale, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
TITOLO III : Sezioni di Lavoro
Art.11 – Per il migliore raggiungimento degli scopi di cui sopra, il Sodalizio è tuttavia strutturato ed articolato in sezioni o comitati operativi.
Art. 12 – Ogni Sezione di Lavoro si occupa di un campo specifico delle attività del Sodalizio e può essere diretta personalmente dal Presidente (che può avvalersi di Consiglieri esperti in materia) o da un Direttore nominato direttamente dal Consiglio direttivo.
Art.13 – Le Sezioni di Lavoro non sono da considerarsi strutture autonome, ma autentici settori o gruppi di lavoro, senza autonomia decisionale ma solo organizzativa, per una migliore esecuzione delle volontà dell' Assemblea sociale. Esse tuttavia hanno la facoltà di redigere autonomamente progetti da sottoporre alla indispensabile approvazione della Assemblea stessa.
TITOLO IV : Soci
Art.14 – L'Associazione è offerta a tutti i cittadini italiani e stranieri che essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto e le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo.
Art.15 – L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci Ordinari: coloro che, maggiorenni, sono ammessi e versano la quota sociale secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio direttivo.
Art.16 – Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire la qualifica di:
• Sostenitori: a coloro i quali versano spontaneamente un contributo in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività del sodalizio.
• Onorari: coloro che abbiano contribuito al progresso o reso particolari servizi alla vita dell'Associazione e che siano dichiarati tali dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Tra gli associati onorari l'Assemblea può nominare un Presidente onorario dell'Associazione.
Art.17 – Ogni socio può frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell'Associazione, partecipando alle iniziative da questa promosse nonché fruendo delle strutture disponibili e delle attrezzature sociali.
Art.18 – L'iscrizione all'Associazione comporta:
• L'assunzione della qualifica di socio;
• L'accettazione dello Statuto, dei regolamenti e di ogni altra deliberazione sociale assunta nel rispetto dello statuto;
• Il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo a versare le quote associative stabilite, nonché i contributi deliberati dal Consiglio direttivo per l'uso di particolari strutture e/o attrezzature sociali.
Art.19 – Fatti salvi i citati diritti e doveri, tutti i soci maggiorenni regolarmente iscritti avranno diritto di voto in Assemblea, in particolare potranno esprimere il proprio voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Art.20 – Il diritto all'elettorato attivo e passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
Art.21 – La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fermo restando il diritto di recesso.
TITOLO V: Qualifica di socio
Art.22 – La qualifica di socio si assume previa presentazione della richiesta di appartenenza all'Associazione. La domanda deve essere redatta su apposito modello, sottoscritto da un socio presentatore. L'ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea dei soci
Art.23 – La qualifica di socio si perde per:
• dimissione volontarie, da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.
• decesso del socio;
• esclusione, deliberata con decisione insindacabile dai due terzi del Consiglio Direttivo ( escludendo dalla votazione il socio esaminato ), pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli e che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie e/o alle delibere assembleari e ai regolamenti interni;
• omissione del versamento della quota associativa annuale, con decorrenza dall'anno successivo a quello non versato. I soci cessati per morosità possono essere riammessi previo versamento di tutte le quote ed i contributi associativi arretrati.
Art.24 – A seguito delle eventualità di cui ai punti precedenti, il Consiglio Direttivo procederà ogni anno alla revisione della lista dei soci.
Art.25 – A carico degli associati il Consiglio Direttivo può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
• l'ammonizione;
• la sospensione dal frequentare la sede o dagli incarichi sociali a tempo determinato;
• la radiazione.
Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea dei soci. Tale provvedimento rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. Il socio radiato non può più essere ammesso.
TITOLO VI: Organi dell'Associazione
Art. 26 – Gli organi dell'Associazione sono:
l'Assemblea degli associati
il Consiglio Direttivo;
il Presidente.
TITOLO VII: Assemblea
Art. 27 – L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci della medesima e si riunisce almeno una volta all'anno.
Art. 28 – Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci maggiorenni di età in regola con il pagamento della quota associativa.
Art. 29 – Ogni socio ha un voto in Assemblea, secondo il disposto di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile e non ammessa delega .
Art. 30 – L'Assemblea si riunisce nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. La convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo o per esso dal suo Presidente non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante una delle seguenti modalità che il Consiglio Direttivo riterrà adeguata:
• Comunicazione scritta da inviare a ciascun socio di apposito invito indicante data, ora, luogo, ordine del giorno della riunione;
• Affissione nella sede sociale e/o pubblicazione sul bollettino di apposito invito medesimo contenuto di cui al punto precedente.
Art. 31 – L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.
Art. 32 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Sodalizio, il quale constata la sua regolarità nonché il diritto di intervento e di voto dei singoli soci.
Art. 33 – Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati, con particolare riguardo a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.
Art. 34 – L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
• approvare il bilancio o rendiconto gestionale;
• nominare i membri del Consiglio Direttivo;
• deliberare su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.
TITOLO VIII: Assemblea Straordinaria
Art.35 – L'Assemblea straordinaria delibera:
• sulle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto e dei regolamenti interni;
• sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto;
• sul trasferimento della sede legale dell'Associazione in un Comune diverso da quello indicato all'art.2;
• sulla trasformazione in ente di diritto;
• su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Art.36 – Le Assemblee si costituiscono e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 C.C. Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
TITOLO IX: Consiglio Direttivo
Art.37 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, indipendentemente dal numero dei soci.
Art.38 – Chi intenda porre la propria candidatura per l'elezione ad una carica sociale, dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dovrà allegare all'avviso di convocazione dell'Assemblea la lista dei candidati alle varie cariche.
Nei casi di elezioni anticipate, le candidature dovranno pervenire al Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.
Nel caso in cui le candidature presentate non coprano tutte le cariche previste dallo Statuto, potranno essere accettate candidature nel corso dell'Assemblea.
Art. 39 – I membri del Consiglio Direttivo sono eletti e nominati dall'Assemblea tra i suoi componenti, durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.
Art. 40 – Nell'ipotesi di dimissioni o decesso di un Consigliere, alla prima riunione utile il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione con il più votato tra i non eletti.
Art. 41 – Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta che sia necessario su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, o, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.
Art. 42 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in particolare esso procede:
• alla predisposizione dei bilanci o rendiconti gestionali ed alla loro presentazione all'Assemblea;
• alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni;
• stabilire le norme per l'uso della sede e del materiale associativo;
• all'adozione di provvedimenti disciplinari;
• alla fissazione delle quote e dei contributi associativi;
• alla revisione degli elenchi dei soci;
• ad accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione dei soci;
• alla predisposizione del piano annuale e delle modalità di attuazione delle iniziative;
• a deliberare sulle nomine di Direttore, così come previsto all'art.12 del presente Statuto, e dei soci onorari;
• alla stipula degli atti, ed i contratti eventualmente occorrenti per la fattiva e concreta realizzazione degli scopi istituzionali;
• a deliberare su ogni altra questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie.
Art. 43 – Il Consiglio Direttivo può anche delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.
TITOLO X: Il Presidente
Art. 44 – Il Presidente del Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:
• rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in ogni grado e tipo di giurisdizione;
• detiene la firma sociale e, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, può delegarla ad altri componenti del Consiglio stesso;
• convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Per motivi urgenti può esercitare tutti i poteri del Consiglio al quale sottopone, per la successiva ratifica, gli atti così compiuti.In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.
Art. 45 – Al Segretario competono le seguenti funzioni:
• su delega del Presidente e con l'approvazione del Consiglio Direttivo può essergli conferita la firma sociale;
• su delega del Consiglio possono essergli devoluti i poteri dell'ordinaria amministrazione, tra i quali:
• coadiuva il Presidente ed è responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
• controlla gli adempimenti delle diverse incombenze connesse alla vita dell'Associazione;
• cura i rapporti dell'Associazione con gli uffici pubblici e privati;
• dirige ed organizza le attività associative con funzioni prevalentemente tecnico-operative.
Art. 46 – L'Economo cassiere è responsabile della struttura tecnico-amministrativa e dei beni patrimoniali dell'Associazione; per l'esercizio di questa attività può avvalersi della consulenza di persone esterne di provata competenza.
Art. 47 – Tutte le cariche amministrative sono gratuite nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, salvo il rimborso delle spese documentate ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.
TITOLO XI - Risorse economiche
Art. 48 – L'Associazione trae risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
• quote associative; rette e proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente statuto;eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
• contributi di Istituzioni pubbliche e private finalizzate al sostegno di specifiche attività o progetti;
• ricavato dell'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
• rimborsi derivanti da convenzioni;
• ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative in materia di enti non lucrativi.
Art. 49 – Tutte le quote o contributi associativi non sono trasmissibili, e non rivalutabili, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa.
Art. 50 – Il Patrimonio è costituito da:
• beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
• eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio .
Art. 51 – L'Associazione dovrà impiegare l'eventuale avanzo di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.
TITOLO XII : Scioglimento
Art. 52 – Oltre che nelle altre ipotesi previste dalla legge, l'Associazione si scioglie quando il numero dei soci regolarmente iscritti è inferiore a 3.
Art. 53 – In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i compiti e gli eventuali compensi.
Art. 54 – Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci, ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto a fini di utilità sociale e/o ad altre organizzazioni che perseguano analoghe finalità istituzionali , sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta per legge.
TITOLO XIII : Esercizi sociali
Art. 55 – Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del Rendiconto gestionale che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale.
Art. 56 – Il Rendiconto, dal quale debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, deve restare depositato, a disposizione dei soci, presso la sede nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea dei soci convocata per la sua approvazione.
TITOLO XIV : Controversie
Art. 57 – Ogni controversia tra associati e tra uno o più soci e l'Associazione, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'efficacia e la validità del presente Statuto, che non siano devolute alla cognizione del giudice Ordinario, saranno devolute alla cognizione di un Collegio di Arbitri, composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzione di presidente, dagli altri due arbitri nominati, ovvero, in difetto di accordo, dal G.U. competente, che provvederà a nominare l'arbitro alla parte che seppure ritualmente invitata non vi abbia provveduto nei termini di legge. Per quanto non previsto, si rinvia agli artt. 806 e segg Cpc per le controversie che dovessero insorgere tra gli associati.
TITOLO XV : Disposizioni Generali
Art. 58 – Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto, potranno eventualmente essere disposte con regolamenti interni elaborati a cura del Consiglio Direttivo. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del c.c e le altre disposizioni vigenti in materia di associazioni private non aventi per oggetto l'esercizio esclusivo di attività commerciali. |